Convenzione tra i Comuni di Palermo e Monreale

L’anno millenovecentonovantanove, il giorno ventiquattro del mese di settembre, presso Villa Niscemi, sede di rappresentanza del Comune di Palermo. In esecuzione alle deliberazioni n. 1 e n. 22 del 17 febbraio 1998, adottate dal Commissario ad acta con i poteri di cui al decreto assessoriale n. 58/Gr.XVIII del 18 novembre 1997 ed in sostituzione rispettivamente dei Consigli comunali di Monreale e di Palermo, che si allegano in copia conforme all’originale alla presente convenzione e ne costituiscono parte integrante;

 
T R A
 – il Prof. Leoluca Orlando, nato a Palermo l’1 agosto 1947 e domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Palermo, sita in piazza Pretoria n. 1, il quale interviene nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Palermo, codice fiscale n. 80016350821;
 E 
– il Prof. Carlo Pecoraro, nato a Palermo il 6 settembre 1939, e domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Monreale, sita in piazza Vittorio Emanuele n. 1, il quale interviene nella qualità di Commissario Straordinario del Comune di Monreale, codice fiscale n. 00231740820;
 
P R E M E S S O
 
– che con decreto del Prefetto di Palermo, datato 25 febbraio 1932 A/X°, è stato riconosciuto – a tutti gli effetti di legge – il Consorzio tra i Comuni di Palermo e Monreale per l’approvvigionamento idrico riguardante le borgate di Malpasso, Villagrazia, Villaciambra, Molara e Aquino;
 
– che con decreto dell’Assessore regionale degli enti locali n. 16 Gruppo VIII/B del 27 novembre 1987, è stato approvato lo Statuto del Consorzio Acquedotto Biviere, ai sensi dell’art. 24 e seguenti dell’ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16 del 15 marzo 1963, per la durata di anni trenta dalla citata data di approvazione;
 
– che l’art. 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto con l’art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successivamente modificato ed integrato dall’art. 5 del decreto legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1995, n. 437, stabilisce l’obbligo per gli enti locali di provvedere alla revisione dei consorzi sopprimendoli o trasformandoli nelle nuove forme previste dagli articoli 24 e seguenti della legge stessa;
 
– che la trasformazione dei consorzi preesistenti nella nuova forma prevista dall’art. 25 della legge n. 142/90, introdotto anch’esso dall’art. 1 della legge regionale n. 48/91, modificato ed integrato dal sopra riportato art. 5 del decreto legge n. 361/95, avviene attraverso la stipula di una convenzione, da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri di ciascun comune, unitamente all’approvazione dello statuto consortile;
 
– che l’art. 47 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ha previsto per il citato art. 25 della legge n. 142/90 il rinvio alle successive disposizioni statali di modifica e di integrazione in quanto compatibili;
 
TUTTO QUANTO PREMESSO
 
Fra i sopra citati Enti Locali si conviene e si stipula quanto appresso:
 

ART. 1 – DENOMINAZIONE

I soggetti stipulanti convengono di mantenere al Consorzio la denominazione di “ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE”.
 

ART. 2 – FINI

Gli Enti associati, secondo la presente Convenzione ed attraverso il Consorzio, si prefiggono i seguenti obiettivi: promuovere ogni utile coordinamento di attività e mezzi al fine di assicurare l’approvvigionamento idrico, per usi domestici, per i cittadini delle borgate di Villagrazia, Malpasso, Molara, Aquino, Villaciambra, Ponte Parco, Olio di Lino.
 

ART. 3 – DURATA

Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del Consorzio in anni tre a partire dalla data di sottoscrizione della presente.
Alla scadenza del termine come sopra fissato, la durata del Consorzio è automaticamente prorogata per altro anno e così di seguito, a meno che sei mesi prima di ogni scadenza uno dei due Enti associati non comunichi all’altro di voler rinunciare alla proroga tacita.
 

ART. 4 – RECESSO 

I singoli Associati possono deliberare di recedere dal Consorzio, prima della scadenza, con preavviso notificato all’altro Ente almeno tre mesi prima. Nel preavviso si deve espressamente dichiarare che, alla data di recesso, la responsabilità per il regolare approvvigionamento del territorio di competenza graverà esclusivamente sull’Ente recedente.
 

ART. 5 – AMMISSIONE DI NUOVI ENTI LOCALI 

Ferma restando l’esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita la adesione di altri enti locali al Consorzio dopo la sua istituzione.
L’accettazione della domanda di ammissione presentata da altri enti locali presuppone la necessaria revisione della presente Convenzione, ed eventualmente dello Statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dal comma secondo dell’art. 25 della legge n. 142/90.
 

ART. 6 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Gli Enti associati partecipano alla gestione consortile e si accollano l’onere finanziario dell’attività di essa, secondo le seguenti quote percentuali:
– Comune di Palermo 50 %
– Comune di Monreale 50 %
L’effettiva potestà d’intervento di ciascun Ente nei processi decisionali in sede di Assemblea viene correlata in misura proporzionale alla quantificazione dell’accollo finanziario sopportato.
Eventuali utili di gestione, eccedenti e quote riservate, sono ripartiti nei tempi e con le modalità fissati nello Statuto in misura percentuale pari alla quota di partecipazione di ciascun Ente associato.
 

ART. 7 – TRASMISSIONE DI ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI 

Le deliberazioni fondamentali ed i provvedimenti della Assemblea debbono essere trasmessi, a cura del Segretario, agli Enti facenti parte del Consorzio entro venti giorni dalla loro adozione.
Sono considerati atti fondamentali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, commi 3 e 5, della legge n. 142/90, quelli indicati dall’art. 10 dello Statuto.
 

ART. 8 – GARANZIE 

La gestione associata, a prescindere dalle rispettive quote di partecipazione, deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia, per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti indistintamente.
Si conviene che ciascun Ente facente parte del Consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al Presidente del Consorzio proposte e problematiche attinenti l’attività consortile.
La risposta o le risoluzioni conseguenti, devono pervenire all’Ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni novanta dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.
La convocazione dell’Assemblea è disposta anche per domanda motivata di due Consiglieri in carica. In tali casi la riunione dell’Assemblea deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta.
 

ART. 9 – ONERI FINANZIARI 

Il pagamento di eventuali oneri finanziari di pertinenza dei singoli Enti consorziati, in base alla percentuale della quota di partecipazione, deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data della motivata e regolarmente documentata richiesta.
Il Presidente del Consorzio, trascorso infruttuosamente il termine sopra indicato, deve, previa diffida, chiedere all’Assessorato regionale degli enti locali la nomina di un Commissario ad acta presso l’Ente inadempiente per l’emissione del mandato d’ufficio per un importo maggiorato delle spese e degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto.
 

ART. 10 – PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

Al Consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 6 e 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepiti dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e la legge 7 agosto 1990, n. 241, recepita, con modificazioni, dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.
 

ART. 11 – CESSAZIONE DEL CONSORZIO 

Nel caso di recesso di uno dei due Comuni partecipanti al Consorzio – nell’arco di tempo previsto dai precedenti artt. 3 e 4 – lo stesso si intende cessato per estinzione del fine.
 

ART. 12 – ARBITRATO 

Le parti convengono che gli eventuali conflitti tra gli Enti associati, ovvero, tra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all’attività concernente i servizi oggetto del Consorzio, ovvero in tema di interpretazione della presente Convenzione, devono essere risolti da un Collegio Arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno degli Enti e da uno o due membri nominati d’intesa fra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente.
Il Collegio Arbitrale viene presieduto da un componente scelto di intesa fra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale.
 

ART. 13 – SUCCESSIONE 

Nei rapporti in atto (diritti, doveri, potestà, ecc.) e nei procedimenti in corso, all’Ente preesistente succede il nuovo Consorzio.
Il patrimonio esistente alla data della trasformazione non concorre alla definizione delle quote di partecipazione previste dall’art. 6.
Il personale in servizio a qualsiasi titolo presso il Consorzio Biviere transita nel ruolo del costituendo Consorzio secondo le funzioni in atto rivestite.
 

ART. 14 – GESTIONE DEL PERIODO TRANSITORIO 

La trasformazione del Consorzio si considera perfezionata solo al momento della sottoscrizione della presente Convenzione.
Gli Organi uscenti del Consorzio durano in carica fino alla elezione dei nuovi, nominati ai sensi dello Statuto.
 
Comune di Palermo
Il Sindaco
Prof. Leoluca Orando
 
Comune di Monreale
Il Commissario Straordinario
Prof. Carlo Pecoraro