Acquedotto Consortile Biviere

Statuto

Lo Statuto del Consorzio
Capo I
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 – Natura
I Comuni di Palermo e di Monreale, allo scopo di raggiungere i fini individuati nel patto di cooperazione, si costituiscono in Consorzio, ai sensi dell’art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e con le modalità di cui agli artt. 42 dello Statuto del Comune di Palermo e 83 dello Statuto del Comune di Monreale.
Il Consorzio è lo strumento organizzatorio dei soggetti costituenti dotato di autonomia gestionale.
Art. 2 – Finalità
Gli Enti associati, secondo la Convenzione ed attraverso il Consorzio, si prefiggono i seguenti obiettivi: promuovere ogni utile coordinamento di attività e mezzi, al fine di assicurare l’approvvigionamento idrico, per usi domestici, per i cittadini delle borgate di Villagrazia, Malpasso, Molara, Aquino, Víllaciambra, Ponte Parco, Olio di Lino.
Il Consorzio, pertanto, deve provvedere alla progettazione, costruzione e gestione dei pozzi, acquedotti, fontane, impianti e quanto altro necessiti al servizio di acquedotto.
Art. 3 – Denominazione – Sede
L’organizzazione consortile assume la denominazione di: “ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE”
Il Consorzio ha sede legale in Villaciambra.
L’Assemblea consortile potrà deliberare l’adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede.
Art. 4 – Durata – Recesso – Nuove adesioni
La durata del Consorzio, le modalità di recesso, le nuove adesioni, e quanto altro concerne la modifica del negozio di fondazione, sono previste agli artt. 3, 4 e 5 della Convenzione.
Art. 5 – Rapporti con gli Enti fondatori
Il Consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti nella Convenzione ed impronta la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli Enti fondatori. All’uopo uniforma la sua programmazione e la conseguente attività a quella degli Enti Locali aderenti mantenendo con essi stretti rapporti di  servizio.
Capo II
ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE
Art. 6 – Gli organi
Sono organi del Consorzio:
la Assemblea consortile;
il Presidente del Consorzio;
il Segretario – Direttore;
il Revisore dei conti.
Art. 7 – L’Assemblea
L’Assemblea è l’organo istituzionale del Consorzio, diretta espressione degli Enti esponenziali delle comunità locali nel cui seno gli Enti ausiliati mediano e sintetizzano gli interessi economici, sociali e politici rappresentati, ed è inoltre l’organo di indirizzo dell’attività di amministrazione dell’Ente.
L’Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio, per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l’attività dei vari organi.
L’Assemblea dura in carica tre anni. 
Art. 8 – Composizione
L’Assemblea è composta da sei membri, tre per ogni Comune aderente al Consorzio, nelle persone dei Sindaci o loro delegati e da due componenti designati da ciascun Sindaco. L’eventuale delegato ed i membri designati dal Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale. I membri di designazione sindacale devono essere nominati entro il termine di 15 giorni antecedenti l’inizio dei mandato.
La delega e la revoca della rappresentanza del membro di diritto dell’Assemblea devono avvenire per iscritto.
In particolare compete all’Assemblea:
a) la nomina del Presidente del Consorzio;
b) la nomina del Revisore dei conti;
c) l’approvazione delle relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche ed i  programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni e storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi;
d) l’approvazione dei regolamenti;
e) l’ordinamento degli uffici e dei servizi e la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
f) l’approvazione delle convenzioni con altri enti locali e soggetti diversi, per l’estensione dei servizi;
g) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili alla somministrazione e fornitura al  Consorzio di beni e servizi a carattere continuativo;
i) l’autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dei pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture;
l) l’espressione di pareri in ordine alla accettazione di nuove adesioni al Consorzio e di eventuali recessi, nonché, la formulazione di proposte ai Comuni Associati di modifiche allo Statuto.
Le deliberazioni indicate nel presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Consorzio.
Le stesse deliberazioni vengono considerate, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell’art. 25 della legge n. 142/90, atti  fondamentali.
Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti della Assemblea sono regolate dalla legge e sono strettamente connesse alla perdita dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale o di perdita della qualifica di sindaco del Comune.
Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione, fissata nella convenzione.
Art. 9 – Funzionamento
L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio che ne formula l’ordine del giorno.
L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all’anno per l’approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Può essere convocata in  sessione urgente tutte le volte che le esigenze lo richiedano.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della adunanza, unitamente all’ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie, e 24 ore nei casi di convocazione urgente.
Presso la Segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all’ordine dei giorno a disposizione dei componenti dell’Assemblea consortile.
Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti di carattere riservato su persone.
L’Assemblea è validamente costituita con l’intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al Consorzio. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l’intervento di un quarto dei Consiglieri in carica.
Il Presidente dovrà riunire l’Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da due Consiglieri in carica, iscrivendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti per l’esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione, gli interessati informano l’Assessore regionale per gli EE.LL. per l’adozione dei provvedimenti sostitutivi.
Art. 10 – Competenza
L’Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.
Art. 11 – Deliberazioni
Alle deliberazioni della Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni dei consiglio comunale, per quanto attiene l’istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione.
Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente da leggi o dallo Statuto. A parità di voto prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione della azione da questi svolta.
Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell’Assemblea si applicano le norme dettate da apposito Regolamento.
Alle sedute dell’Assemblea partecipa il Segretario il quale cura la redazione dei verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.
Art. 12 – Presidente del Consorzio
Il Presidente del Consorzio è eletto dall’Assemblea consortile, nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
Il mandato del Presidente del Consorzio dura complessivamente due anni e non è immediatamente confermabile. Tale mandato dovrà essere esercitato alternativamente da parte dei rappresentanti dei due Comuni associati.
Le funzioni del Presidente della Assemblea, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal componente dell’Assemblea più anziano di età.
L’Assemblea del Consorzio è convocata dal Presidente con all’ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo Statuto.
La prima convocazione dell’Assemblea consortile è disposta dal Presidente uscente o dal Commissario e deve aver luogo entro quindici giorni dalla nomina dei nuovi componenti, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.
Qualora il Presidente uscente od il Commissario non provveda, la convocazione è disposta dal Consigliere neo-nominato più anziano di età al quale spetta in ogni caso la presidenza provvisoria della Assemblea fino all’elezione del Presidente.
Nell’ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il Segretario consortile ne dà tempestiva comunicazione all’Assessorato regionale degli EE.LL. per il controllo sostitutivo.
Art. 13 – Attribuzioni
L’Assemblea consortile si riunisce secondo le modalità dello Statuto e viene presieduta e convocata dal Presidente dell’organo medesimo.
Il Presidente coordina l’attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l’unità delle attività di gestione dei Consorzio.
Egli compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi dei Consorzio.
In particolare, il Presidente del Consorzio:
a) ha la rappresentanza legale del Consorzio e può, stare in giudizio nei. procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
b) adotta le delibere per le materie indicate nell’art. 15 della L.R. n. 44 del 1991, che non siano di competenza dell’Assemblea consortile;
c) firma la corrispondenza e i documenti relativi alla propria attività;
d) sovraintende e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni e sull’andamento degli uffici e dei servizi;
e) emette, nei limiti di legge, ordinanze per l’attuazione e l’osservanza dei regolamenti del Consorzio;
Per l’espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consorzio si avvale delle strutture esistenti nel Consorzio.
Art. 14 – Consigliere delegato
Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal componente dell’Assemblea dallo stesso delegato.
Art. 15 – Prerogative e responsabilità degli amministratori
Agli Amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative, permessi, indennità e responsabilità, si applicano le norme previste per gli organi degli Enti Locali.
Il Consorzio assicura l’assistenza legale agli Amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell’Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
Capo III
ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI
 Art. 16
Principi e criteri generali
Il Consorzio modella la organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.
L’attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti, dal Segretario – Direttore e dai responsabili dei servizi. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre il Segretario – Direttore ed i responsabili dei servizi sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.
Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, secondo criteri di economicità.
Art. 17
Personale
Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento, prevede il personale necessario allo svolgimento della attività istituzionale.
Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina di settore e dal vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni – Enti Locali.
Con apposito regolamento, da adottare entro 60 giorni dall’insediamento dell’Assemblea consortile, sarà disciplinata la struttura organizzativa dell’Ente e la relativa pianta organica, fermo restando la salvaguardia dell’attuale dotazione organica.
Art. 18
Segretario – Direttore
Al Segretario-Direttore competono le funzioni di garanzia e legalità attribuite dalla legge n. 142/90, sia per quanto attiene alla organizzazione degli uffici e del personale, sia per la gestione e la attuazione degli indirizzi programmatici individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.
Il medesimo Funzionario amministrativo svolge tutte le attività gestionali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservati dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti, e roga i contratti dell’Ente.
Tale organo in particolare:
a) esegue le deliberazioni degli organi consortili;
b) formula proposte al Presidente del Consorzio;
c) istruisce e sottopone al Presidente del Consorzio lo schema della relazione previsionale e programmatica, del programma triennale delle opere pubbliche, del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
d) irroga i provvedimenti disciplinari previsti dalla legge e dal CCNL;
e) adotta gli atti di propria competenza che impegnano il Consorzio verso l’esterno;
f) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell’Ente, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall’apposito regolamento;
g) controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento.
Art. 19 – Incompatibilità e responsabilità
A tutto il personale dipendente è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione consortile e l’autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione, inoltrata dal dipendente, si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego e ciò sensi dell’art. 1, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Non possono essere nominati impiegati del Consorzio i Consiglieri degli Enti Locali associati.
Il personale dell’Ente è soggetto alla responsabilità amministrativa e contabile prevista per i dipendenti degli Enti Locali. 
Capo IV
GESTIONE, FINANZA E CONTABILITÀ
 Art. 20 – Criteri formativi della gestione
La gestione del Consorzio deve garantire il pareggio di bilancio da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i  trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell’ambito delle finalità statutarie.
Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
Il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali con modalità corrispondenti alle caratteristiche del Consorzio.
Si applicano al Consorzio le norme previste dall’Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 21 – Patrimonio
Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito originariamente dalle assegnazioni degli Enti consortili, all’atto della istituzione ovvero da trasferimenti successivi.
I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati, secondo le norme stabilite dagli artt. 92 dell’ O.R.E.L. e 41 del suo Regolamento.
Art. 22 – Capitale di dotazione
Il capitale di dotazione, costituito da beni immobili e da beni mobili, appartiene agli Enti associati in misura pari alle quote di partecipazione.
Art. 23 – Trasferimenti per la partecipazione alla spesa
Ove il Consorzio non possa finanziare con mezzi propri, provenienti da canoni e tariffe, le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, in sede di redazione del bilancio.
Gli Enti consorziati hanno l’obbligo di versare alla Tesoreria del Consorzio una quota pari alla somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato, secondo le modalità previste dall’art. 9 della Convenzione.
Le spese relative ad investimenti per opere pubbliche ricadenti interamente nel territorio di uno dei due Comuni dovranno essere finanziate con trasferimenti finalizzati da parte dello stesso Comune.
Art. 24 – Bilancio annuale di previsione
L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare.
Il bilancio annuale di previsione predisposto in pareggio e in conformità dello schema di bilancio tipo viene adottato dal Presidente, dopo aver acquisito il parere del Revisore dei conti, ed è approvato dalla Assemblea consortile entro il 31 ottobre od altro termine previsto per legge.
Art. 25 – Conto consuntivo
Il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene presentato entro il 31 marzo dal Segretario – Direttore al Presidente del Consorzio.
Il conto consuntivo viene adottato dal Presidente del Consorzio entro il 30 aprile e trasmesso nei cinque giorni successivi al Revisore dei conti per la predisposizione della relazione di accompagnamento.
Entro il 30 maggio la relazione del Revisore dei conti e quella eventuale del Presidente del Consorzio, unitamente al conto consuntivo, devono essere presentate all’Assemblea consortile per l’approvazione entro il successivo 30 giugno.
Il Presidente con l’adozione del conto propone la destinazione dell’eventuale avanzo di amministrazione secondo le modalità previste dallo art. 31 del D. Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni.
Nel caso di disavanzo di amministrazione il medesimo Presidente deve analizzare in un apposito documento le cause che hanno determinato il disavanzo stesso ed indicare i provvedimenti adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.
Art. 26 – Contratti ed appalti
Un apposito regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni e l’affidamento dei servizi in genere, in conformità alle disposizioni previste per i Consorzi ed ai principi fissati dalla normativa di settore.
Nel regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che l’organo di gestione può sostenere in economia.
Art. 27
Servizio di tesoreria
Il Consorzio ha un proprio Tesoriere.
Il servizio di tesoreria viene affidato dall’Assemblea ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.
Capo V
VIGILANZA E CONTROLLO
Art. 28 – Rimozione e sospensione
Il Presidente del Consorzio ed i componenti della Assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica, ai sensi dell’art. 40 della legge n.142/90, così come modificato dall’art. 4 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e negli altri casi e nelle forme previsti dalla legge.
Art. 29 – Revoca
Il Presidente dell’Ente può essere revocato a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dalla Assemblea consortile, con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 37 della legge n. 142/90, come sostituito dall’art. 18 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
Alla sostituzione del Presidente del Consorzio l’Assemblea provvede di norma nella stessa seduta.
Art. 30 – Raccordo con gli Enti
Il Consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività trasmette, a cura del Segretario, agli Enti associati copia di tutte le deliberazioni assunte dall’Assemblea, entro venti giorni dalla loro adozione ai sensi dell’art. 7 della Convenzione.
Il Presidente ha il dovere di fornire, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri appartenenti agli Enti associati per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo, e comunque entro il termine massimo previsto dall’art. 8 della Convenzione.
Art. 31 – Interventi degli Amministratori
I componenti della Assemblea, il Presidente del Consorzio, nonché i Consiglieri comunali degli Enti associati, hanno il diritto di ottenere dagli Uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all’espletamento del mandato. Gli stessi sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall’apposito regolamento.
Art. 32 – Revisore dei conti
Il Revisore dei conti è eletto dall’Assemblea con le modalità stabilite dalla legge. Lo Stesso dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera ed è rieleggibile per una sola volta.
Il Revisore risponde alla veridicità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui agli artt. 47 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, e 41 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444, e dal Capo VIII del D. Lgs. n. 77/95. 
Capo VI
Art. 33 – Trasparenza
Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell’Ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l’imparzialità della gestione.
Art. 34 – Albo della pubblicazione
Gli atti degli organi dell’Ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedono la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con l’affissione all’Albo Pretorio del Comune sede del Consorzio.
Art. 35 – Accesso e partecipazione
I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, oltre il diritto previsto all’articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell’Ente, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
Il regolamento da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall’Ente.
Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano inoltre i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
Art. 36 – Azione popolare
Ciascun elettore ha il potere di fare valere azioni o di presentare ricorsi, innanzi alle giurisdizioni amministrative, quando l’Amministrazione non si attivi per tutelare un interesse dell’Ente.
Avuta notizia della azione intrapresa dal cittadino, il Presidente, accertata la insussistenza di un interesse personale dell’attore, con proprio atto motivato determina la assunzione diretta della tutela dell’interesse del Consorzio ovvero fa constatare la assenza di tale interesse. Inoltre avvisa il soggetto che ha intrapreso l’azione delle proprie determinazioni.
Art. 37 Partecipazione utenti
L’ Ente cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio gestito sul territorio.
A tal fine il Consorzio è impegnato a:
– assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
– promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
– predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzione del servizio.
Capo VII
NORME FINALI E TRANSITORI
Art. 38 – Funzione normativa
Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’Ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell’Ente.
La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: dopo l’adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla stessa deliberazione, nonché per la durata di giorni 15 dopo che la deliberazione divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 197 dell’OREL. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli, ai sensi dell’art. 198 dell’OREL.
Art. 39 – Disposizione finale
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, se compatibili, le norme della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del D.P.C.M. 4 marzo 1996.
Art. 40 – Successione e disciplina transitoria
La nuova forma consortile con la sottoscrizione della Convenzione subentra all’Acquedotto Consortile Biviere, a titolo universale nei rapporti in  essere (diritti, doveri, potestà, ecc.) con i terzi, con il personale attualmente in servizio a qualsiasi titolo presso l’Ente e secondo le funzioni  rivestite, e nei procedimenti non esauriti.
In attesa che sia elaborato il nuovo ordinamento normativo, da approvarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto, si applicano in quanto compatibili, le norme del Comune sede del Consorzio.
Qualora il Presidente uscente o il Commissario non provveda, la convocazione è disposta dal Consigliere neo nominato più anziano di età al quale spetta in ogni caso la presidenza provvisoria della Assemblea fino all’elezione del Presidente.
Nell’ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il Segretario consortile ne dà tempestiva comunicazione all’Assessorato regionale degli EE.LL. per il controllo sostitutivo.